Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6966 del 20/03/2013
Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie in tema di giurisdizione sul trattamento pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza con cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Rete Ferroviaria s.p.a. su una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, ha escluso la possibilità di rilevare la questione della spettanza della giurisdizione alla Corte dei conti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6966 del 20/03/2013