Efficacia del giudicato verso i soggetti rimasti estranei al giudizio - Esclusione - Fondamento - Posizione del terzo quale litisconsorte necessario pretermesso - Irrilevanza.
Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013