Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21560 del 18/10/2011
Ricorso per cassazione fondato sulla deduzione di un giudicato esterno - Sentenza prodotta nel giudizio di merito per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno - Natura di documento - Requisito di ammissibilità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. - Necessità.
Poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso - in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento - la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne in tutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione o all'interpretazione del suo valore di giudicato esterno. (Principio di diritto affermato a norma dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21560 del 18/10/2011