Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14321 del 13/07/2016
Effetti - Preclusione del riesame della questione di giurisdizione - Configurabilità - Preclusione dell'esame di censure attinenti alla regolarità del rapporto processuale concernente opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato, ma quando il ricorso per cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale, quale la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo, dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione; ne consegue che le censure relative alla rilevata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate con priorità, per il loro carattere di pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14321 del 13/07/2016