Limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Delimitazione - Fattispecie.
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019
Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2744