Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - Giudicato esterno - Presupposti - Questioni non proponibili prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono – Cass. n. 6091/2020
Limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - In genere.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il formarsi del giudicato implicito esterno con riferimento a domande proposte da un soggetto nella veste di erede, siccome conseguenti al definitivo accertamento di tale qualità avvenuto nel precedente giudizio, e non costituenti un presupposto logico-giuridico di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020 (Rv. 657127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324