Skip to main content

Effetti del giudicato (preclusioni) irpeg - Fondazioni bancarie - Cass. n. 16906/2020

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) irpeg - Fondazioni bancarie - Aliquota agevolata - Spettanza - Condizioni - Attività d'impresa - Rilevanza - Conseguenze - Giudicato esterno - Efficacia - Esclusione. Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere

COSA GIUDICATA CIVILE

IRPEG

ALIQUOTA AGEVOLATA

In tema di IRPEG, ove le fondazioni bancarie costituite ai sensi della l. n. 218 del 1990 e del d.lgs. n. 356 del 1990 intendano beneficiare dell'aliquota ridotta della metà prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 debbono provare, in ossequio all'art. 2697 c.c., di avere concretamente svolto per l'anno di imposta rilevante, in via esclusiva o prevalente, attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, anziché quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, dovendosi conseguentemente escludere che la sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto (o negato) alla fondazione il diritto alla suddetta agevolazione per un determinato periodo d'imposta faccia stato nella controversia concernente il riconoscimento della stessa riduzione per una diversa annualità, atteso che la spettanza del beneficio dipende dalla concreta attività svolta ciascun anno e non discende da uno "status" personale o dall'astratta qualità dell'attività svolta dall'ente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16906 del 11/08/2020 (Rv. 658656 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

corte

cassazione

16906

2020