Controversie tra garante ed amministrazione finanziaria – Cass. n. 6833/2021
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Polizza fideiussoria a garanzia della restituzione del rimborso d'imposta - Controversie tra garante ed amministrazione finanziaria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Omesso rilievo del difetto di giurisdizione - Conseguenze - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Estensione al merito del rapporto - Esclusione. Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi.
La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza fideiussoria ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in seno ad accertamento con adesione in ambito IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997 (nel testo originario vigente "ratione temporis"), e l'Amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia, allegando l'inadempimento del contribuente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. Tuttavia, ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi al giudice tributario, e si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l'efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicché esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come rapporto privatistico quello intercorrente tra l'assicuratore e l'erario, e sottoporlo alla relativa disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909