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Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Cass. n. 31636/2021

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte - Decreto ingiuntivo passato in giudicato - Nullità della clausola contrattuale o dell'intero contratto - Possibilità di farla valere in un diverso giudizio - Esclusione - Fondamento.

 

Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021 (Rv. 662710 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324

 

Corte

Cassazione

31636

2021