Formazione nell'imminenza per la spedizione del ricorso per cassazione – Cass. n. 35920/2021
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Processo tributario - Giudicato esterno - Deducibilità in sede di legittimità - Formazione nell'imminenza della scadenza del termine per la spedizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Il giudicato esterno, la cui capacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; ove, però, si sia formato nell'imminenza della scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cassazione è consentito al ricorrente - che abbia già allegato, con il ricorso per cassazione, la sentenza di merito priva dell’attestazione di cancelleria sull'avvenuto giudicato - depositare con la memoria successiva la medesima pronuncia, munita stavolta dell'attestazione di cancelleria, dovendosi tenere conto del principio di precauzione e non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l'impugnazione, rischiando così di incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35920 del 22/11/2021 (Rv. 663042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_324