Motivi di ricorso non investenti specificamente il trattamento sanzionatorio – Cass. n. 4522/2022
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - "Lex mitior" sopravvenuta in corso di giudizio di cassazione - Motivi di ricorso non investenti specificamente il trattamento sanzionatorio - Applicabilità della legge più favorevole - Preclusione - Esclusione - Fondamento.
In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del ”favor rei” devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione; né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra ”jus superveniens” e cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, cosicché essa non può passare in giudicato fino a quando l'accertamento della responsabilità del sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4522 del 11/02/2022 (Rv. 663830 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336