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Azione di accertamento della copertura assicurativa per r.c. – Cass. n. 12969/2022

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - facoltà e obblighi dell'assicuratore - in genere - Azione di accertamento della copertura assicurativa per r.c. basata sull'efficacia riflessa di condanne, passate e future, dell'assicurato - Inammissibilità - Fondamento - Inopponibilità all'assicuratore rimasto estraneo al giudizio del giudicato favorevole al danneggiato - Fattispecie.

 

È inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accertato l'operatività della polizza assicurativa stipulata da Enel S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A. con la propria compagnia assicuratrice e conseguentemente condannato quest'ultima a manlevare le società assicurate in relazione a quanto da esse pagato o da pagarsi a terzi a causa del blackout verificatosi nel 2003, per il quale dette società erano state condannate, in numerosi giudizi, a risarcire i danni in favore degli utenti).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12969 del 26/04/2022 (Rv. 664814 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte 

Cassazione

12969

2022