Incidenza sul diritto azionato e sui fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti – Cass. n. 33021/2022
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Giudicato - Individuazione - Necessaria correlazione con l'oggetto del processo - Incidenza sul diritto azionato e sui fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti - Sussistenza - Estensione ai fatti successivi ad esso e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie.
L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, rispetto alla domanda relativa ai rapporti patrimoniali post-coniugali tra persone di nazionalità iraniana, regolati da convenzione matrimoniale, aveva ritenuto che nella sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti da un giudice straniero fosse ravvisabile un giudicato esterno, senza però verificare se tra le due cause vi fosse identità di "petitum" e di "causa petendi", da escludersi quanto alla dote, agli alimenti e al concorso alle incombenze coniugali durante la vita comune, in quanto istituti correlati al matrimonio e non al divorzio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022 (Rv. 666229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324