Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all'eccipiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione.
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023 (Rv. 669781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_124, Cod_Civ_art_2697