divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere - Ordinanza del giudice istruttore - Delega della direzione al notaio e nomina di c.t.u. - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fond
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Ordinanza del giudice istruttore nel giudizio divisorio - Delega al notaio per la direzione delle operazioni e nomina del c.t.u. - Natura del provvedimento - Decisorità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27523 del 19/11/2008
In tema di giudizio di divisione, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice istruttore, dando atto della non contestazione del diritto allo scioglimento della comunione, delega un notaio per la direzione delle relative operazioni e nomina il consulente tecnico d'ufficio, altresì ordinando la costituzione di un fondo spese, trattandosi di provvedimento privo della decisorietà ed avente chiara natura ordinatoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27523 del 19/11/2008