"Relictum" costituito da un unico bene - Eredi non donatari - Prelevamento - Ammissibilità e modalità.
In tema di collazione, ove il "relictum" sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016