Divisione ereditaria - Non comoda divisibilità - Accertamento - Modalità di calcolo delle quote - Modificazione nelle quote successive alla apertura della successione - Irrilevanza.
Per l'accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento della ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13206 del 25/05/2017