Divisione – Spese occorrenti per la vetustà di alcune parti dell’immobile – Comprensione nella stima delle stesse – Necessità – Fondamento - Possibilità di porre dette spese a carico della massa - Insussistenza.
In tema di divisione giudiziale, le spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela del diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa delle distinte quote, e non poste a carico della massa, non trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 02/02/2017