Conguaglio in danaro in ipotesi di immobili non comodamente divisibili - Consenso dei condividenti - Necessità - Diversità dal conguaglio ex art. 728 cod. civ. - Fondamento.
In tema di divisione erria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015