Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3461 del 12/02/2013
Uguaglianza di quote - Estrazione a sorte - Derogabilità - Criteri - Fattori soggettivi - Rilevanza - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
In tema di scioglimento della comunione erria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3461 del 12/02/2013