Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati: ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 733 cod. civ. alla clausola testamentaria con la quale veniva espressamente raccomandato ad uno degli eredi, attributario di un gruppo di poderi, di lasciare tali beni "conservati uniti ed intatti finché possibile", senza però indagare sulla possibilità di ricondurre la anzidetta clausola nell'ambito di operatività della "divisio inter liberos", ai sensi dell'art. 734 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009