Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volontà del testatore, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e giuridici. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 733 cod. civ. poiché nella scheda testamentaria non era stato indicato lo specifico ammontare del conguaglio necessario per pareggiare le singole quote).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009