Divisione effettuata direttamente dal testatore - Diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi - Esclusione - Assegnazione del bene in comunione ad un gruppo di discendenti - Irrilevanza.
L'art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella erria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall'atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15032 del 17/07/2015