Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 12/10/2007
Divisione erria effettuata direttamente dal testatore - Natura, fondamento - Sussistenza al fine di escludere l'applicazione dell'articolo 732 cod. civ. - Accertamento della volontà del testatore compiuto dal giudice di merito - Necessità - Fattispecie.
In tema di retratto successorio, l'esistenza tra gli eredi di una comunione avente natura diversa da quella erria - al fine di escludere l'applicazione dell'articolo 732 cod. civ. -, conseguente all'assegnazione da parte del "de cuius" ad un gruppo di discendenti di un bene in comunione, postula un atto dispositivo/attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso, spettando al giudice del merito accertare l'esistenza e la portata di una siffatta volontà. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale per cui era infondata la tesi del retrattato che per negare i presupposti del retratto - sussistenza della comunione erria - sosteneva ricorrere l'ipotesi della divisione fatta dal testatore, laddove costui aveva attribuito parte dei beni ad uno dei figli, disponendo altresì che "la restante mia proprietà dovrà essere divisa in parti uguali tra i miei altri figli").
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 12/10/2007