Collazione d'immobili - Miglioramenti, spese, deterioramenti. Affrancazione del fondo enfiteutico - Detrazione del valore dell'immobile - Onere probatorio del donatario.
In tema di collazione erria, fra i miglioramenti apportati all'immobile dal donatario, che, a norma dell'art. 748 cod. civ., debbono essere detratti dal valore dell'immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991