Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003
Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento complesso unitario - Necessità.
Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art.750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003