Conclusione con sentenza del giudizio di merito - Recepimento nella sentenza delle condizioni enunciate nel progetto - Impugnabilità della sentenza.
Qualora nel procedimento di divisione siano insorte delle contestazioni in ordine al progetto di divisione ed il giudizio di merito si sia concluso con una sentenza, che di esse abbia tenuto variamente conto, recependo nella sostanza le condizioni già enunciate nel progetto, l'attribuzione dei beni ai condividenti trova origine non nell'eventuale accordo di questi ultimi bensì nel provvedimento autoritativo del giudice; provvedimento contro il quale (essendo esso suscettibile di acquisire efficacia di giudicato ed avendo specifico contenuto decisorio) le parti possono proporre impugnazione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge per le sentenze di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11227 del 23/10/1991