Formazione delle porzioni con riferimento agli eredi o alle stirpi condividenti - Formazione di sole porzioni all'interno di ciascuna stirpe - Esclusione - Limiti.
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 cod. civ., la divisione erria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11762 del 29/10/1992