Rinuncia a far valere il testamento - sottoscrizione del curatore del nascituro - necessità - esclusione.*
L'atto di divisione dei beni erri compiuto da coeredi e legatari che rinuncino a far valere il testamento, non deve essere sottoscritto anche dal curatore del nascituro, a cui favore il testatore abbia disposto un legato, giacché gli interessi del nascituro non possono essere lesi da un atto che non incide sullo acquisto dei beni, verificandosi quest'ultimo soltanto con l'avveramento della condizione sospensiva alla quale è subordinata l'efficacia del legato.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4469 del 07/07/1988