Divisione - divisione ereditaris - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 06/03/1980
Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - indivisibilità di diritto pubblico - non comoda divisibilità - nozione.*
071069 405076*
Il diritto di ciascun condividente a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero non e assoluto e inderogabile, ma trova un limite oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale (art 722 cod civ), nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art 720 cod civ) che presenta due aspetti fra loro complementari: strutturale, l'uno, che si delinea quando la divisione richieda operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e funzionale, l'altro, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico delle porzioni rispetto all'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di tali ipotesi, la cui esistenza se ritenuta dal giudice del merito deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione. ( V 3958/76, mass n 382628; ( V 3015/76, mass n 381791; ( V 2813/71, mass n 354005; ( V 2328/71, mass n 353197).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 06/03/1980