Duplice fase - rispettive finalità - rispettivi provvedimenti conclusivi.*
Il giudizio divisorio si svolge in due fasi, l'una diretta ad accertare il diritto alla divisione, l'altra a determinarne il contenuto. Esaurita la prima fase (con ordinanza qualora non vi sia stato disaccordo fra le parti), la seconda può svolgersi davanti al giudice istruttore od al notaio da questo delegato, e si conclude con l'attribuzione convenzionale approvata con decreto dell'istruttore, salva la definizione delle questioni insorte nell'iter divisionale, ovvero si conclude con una sentenza (diversa da quella di cui all'art 730 cod civ, che risolve le questioni incidentali) con la quale viene operata quell'attribuzione delle quote che mette fine allo stato di comunione.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 05/12/1972