Norme per la formazione delle porzioni - attribuzione ad uno degli eredi della facoltà di scelta di beni per detta formazione - validità.*
È valida la clausola testamentale che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del primo comma dell'art. 733 cod. civ. e prescindendo dalla stima dei cespiti erri e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 733.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990