Composizione delle singole quote - potere del testatore - limiti.*
Avendo il testatore il potere che gli deriva dall'art 734 cod civ di dividere i suoi beni tra gli eredi nel modo che egli ritenga più opportuno al fine di prevenire tra loro le occasioni di liti, col solo limite del rispetto del diritto dei legittimari, e da ritenere che entro tale limite sia consentito al medesimo testatore di comporre e di integrare le singole quote concrete dell'asse ereditario includendo nell'una di esse più beni, immobili o mobili, che nell'altra, senza la osservanza delle norme di cui agli artt 728, 741 e 751 cod civ che sono stabilite in ipotesi di divisione, comportante la necessita di conguaglio in senso tecnico-giuridico e di operazioni preliminari alla divisione, assolutamente diversa dalla 'Divisio inter liberos' di cui al citato art 734 cod civ.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 326 del 10/02/1970