Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 05/12/1978
Formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - collazione di denaro - corredo nuziale costituito dal genitore in misura notevolmente superiore a quella ordinaria - equiparazione alla donazione delle somme di danaro spese a tal fine - conseguenze - mancanza di denaro sufficiente nell'eredità - valutazione dei beni erri prelevandi dagli altri coeredi - momento determinante.*
Il corredo nuziale, costituito dal genitore alla figlia nubenda in misura notevolmente eccedente quella ordinaria, viene in considerazione, agli effetti della collazione, come donazione delle somme di danaro spese a tal fine, le quali, a norma dell'art 751 cod civ, sono soggette al principio nominalistico: ne consegue che, se nell'eredità non vi e danaro sufficiente e la donataria non vuole conferire altro danaro, i beni erri che debbono essere prelevati dagli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote debbono necessariamente essere valutati con riferimento al momento della divisione, senza che possa farsi riferimento al momento della apertura della successione. ( Conf 1987/63; ( Conf 2184/61; ( Conf 329/55).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 05/12/1978