Donazione con dispensa dalla collazione - effetti - estensione al valore dei miglioramenti e delle addizioni apportati dal "de cuius" dopo la donazione - esclusione.*
Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'Obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati, non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'Obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa. ( V 4009/81, mass n 414663).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982