Miglioramenti, spese, deterioramenti - deduzione delle spese straordinarie e delle migliorie - riferimento al valore di esse al momento dell'apertura della successione - spese e migliorie apportate dal donante - inclusione - limiti.*
In tema di collazione nella divisione ereditaria, l'art 748 cod civ, il quale prevede, in favore del donatario, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti. ( V 2621/74, mass n 371077).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981