Divisione - comunione e condominio - divisione negoziale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1810 del 30/03/1981
Accordo delle parti per la divisione in conformità al tipo di frazionamento allegato al contratto - errore di uno dei condividenti per la divergenza tra la situazione sostanziale considerata nel tipo di frazionamento e le formali indicazioni ivi contenute e riprodotte nel contratto - annullamento della divisione - esclusione - rimedi applicabili.*
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere.*
In materia di divisione negoziale, qualora la volontà delle parti sia nel senso di procedervi in conformità al 'tipo di frazionamento' allegato al contratto e ciò risulti in concreto realizzabile, lo errore in cui sia incorso uno dei condividenti per la divergenza fra la situazione sostanziale considerata nel 'tipo di frazionamento' e le formali indicazioni ivi contenute e riprodotte nel contratto - se non può legittimare un'Azione di annullamento della divisione, non ammessa dall'art 761 cod civ in relazione al successivo art 1116 - e tuttavia rimediabile attraverso l'applicazione dei comuni principi di ermeneutica di cui agli artt 1362 e seguenti dello stesso codice, per i quali sulla lettera del contratto prevale la comune intenzione delle parti. ( V 1937/64).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1810 del 30/03/1981