Divisione mediante transazione - impugnazione per scoperta del testamento - qualificazione come azione di nullità per errore - legittimita.*
Spetta al giudice del merito di dare la qualificazione giuridica al rapporto dedotto dalle parti, col solo limite della corrispondenza tra la domanda - nei suoi elementi del petitum (provvedimento chiesto) e della causa petendi (fatti posti a base della richiesta) - e la pronunzia. Ne può ravvisarsi una sostituzione di Azione diversa all'Azione proposta dall'attore, qualora il giudice abbia ritenuto che l'impugnazione di una divisione di comunione ereditaria attuata mediante transazione, per scoperta successiva del testamento, vada qualificata come Azione (ammissibile) di nullità per errore sui presupposti della divisione, anzichè come Azione (inammissibile) di annullamento della transazione per scoperta di nuovi documenti.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 05/04/1975