Immobili non divisibili - In genere - Attribuzione unitaria o vendita ex art. 720 cod. proc. civ. - Esigenze della programmazione del territorio - Irrilevanza.
In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti, non assumono rilievo, ai fini dell'accertamento della indivisibilità del fondo, le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con i futuri programmi edilizi, non essendo l'amministrazione vincolata o condizionata dalle situazione di dominio dei suoli.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8743 del 16/08/1993