Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 25/10/2006
Criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. - Obbligo di osservanza da parte del giudice - Fattispecie.
In caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché quando in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi è una pluralità di richieste di assegnazione benché è possibile l'assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all'interesse comune delle parti. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente secondo cui l'attribuzione dell'immobile in comunione "pro-indiviso" al titolare di quota minore, non assegnatario di altri beni in comunione, e non già al titolare della quota maggiore, viceversa attributario di altri beni immobili oggetto della divisione, risultava nella specie adottata in violazione del criterio elettivo della quota maggiore. La Suprema Corte ha peraltro corretto ex art. 384 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa risultava erroneamente motivata con riferimento non già all'interesse comune delle parti bensì all'interesse precipuo -seppur grave- dell'assegnataria, invalida civile con totale e permanente inabilità, oltre che facendo inammissibilmente richiamo a ragioni di equità invero estranee a pronunzia da rendersi, in difetto di diversa e concorde richiesta delle parti, secondo diritto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 25/10/2006