Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - vendita e resa dei conti - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018
Rapporti tra coeredi - Giudizio di resa dei conti - Natura e finalità - Proposizione nell'ambito del giudizio di scioglimento di comunione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Scissione tra le due domande in sede decisoria - Ammissibilità - Sussistenza.
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018