Operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Realizzazione - Criteri - Frazionamento quotistico - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8286 del 25/03/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Realizzazione - Criteri - Frazionamento quotistico - Esclusione - Esistenza di un singolo immobile o di una pluralità di immobili da dividere - Differenze.
Il diritto dei coeredi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, così da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e non pregiudicare il diritto dei condividenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere. Pertanto, ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio; quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8286 del 25/03/2019
Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720
frazionamento quotistico