Frutti dovuti dal condividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Natura - Frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0714, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0820_3