In caso di rappresentazione - Formazione delle porzioni con riferimento agli eredi o alle stirpi condividenti - Formazione di sole porzioni all'interno di ciascuna stirpe - Esclusione - Limiti.
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33438 del 17/12/2019 (Rv. 656321 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0469, Cod_Civ_art_0726