Bene immobile non comodamente divisibile - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti - Necessità.
Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_1150
DIVISIONE EREDITARIA
OPERAZIONI DIVISIONALI
STIMA CONGUAGLI IN DENARO