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Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Cass. n. 17862/2020

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura -Realizzazione - Criteri - Pluralità di immobili da dividere - Frazionamento delle singole unità immobiliari oppure assegnazione di interi immobili salvo conguaglio - Accertamento del giudice di merito.

DIVISIONE EREDITARIA

IMMOBILI

FRAZIONAMENTO

ASSEGNAZIONE

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17862 del 27/08/2020 (Rv. 659010 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727

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cassazione

17862

2020