Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01)
Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell'alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Conseguenze.
In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100