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Divisione ereditaria - operazioni divisionali Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-02)

Formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - in genere - Dispensa dall’imputazione ex se - Natura di negozio autonomo - Conseguenze - Revocabilità con successivo testamento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0587, Cod_Civ_art_0682, Cod_Civ_art_0671