Divisione ereditaria - Scioglimento della comunione – l’avvocato incaricato per la divisione congiunta dei beni – art. 791 bis c.p.c.
Avvocati - Nuova opportunità professionale per l’avvocatura – L’avvocato può essere incaricato per la divisione di beni a domanda congiunta ai sensi dell’art.791 bis c.p.c.
Anche l’avvocato come il Notaio può essere nominato dalle parti congiuntamente a svolgere le funzioni previste nell’art. 791 bis c.p.c. previsto dalla legge del fare (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU n. 194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
L’Avvocato può essere nominato congiuntamente dalle parti a svolgere l’attività prevista nel nuovo procedimento di divisione dei beni. L’indicazione dell’avvocato deve essere fatta dal Presidente del Tribunale su indicazione congiunta delle parti oppure in mancanza direttamente dallo stesso Presidente del Tribunale.
L’avvocato incaricato deve essere iscritto nell’ordine del circondario del Tribunale competente.
L’Avvocato incaricato procederà all’individuazione dei beni oggetto della divisione: Attiverà la procedura per la vendita per i beni di non facile divisione con l’ausilio di uno stimatore nominato dal Presidente del Tribunale. Individuati i beni l’avvocato procede alla elaborazione del progetto di divisione.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione alle parti del progetto, in mancanza di opposizione, lo deposita in Cancelleria del Tribunale ed attende il decreto del Presidente con la dichiarazione di esecutorietà. Durante il procedimento le parti possono proporre opposizione alla vendita e al progetto.
L’art. 791 bis c.p.c. indica la normativa di riferimento sia per le opposizione sia per la vendita dei beni. Nel primo caso il procedimento da seguire è quello sommario previsto dall’art. 702 bis e seguenti con la esclusione di quanto stabilito ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter.