Donazione indiretta – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017
Titoli depositati su conto bancario del donante - Trasferimento, giusta ordine impartito alla banca, da tale conto a quello del donatario - Donazione tipica ad esecuzione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Distinzione dal contratto in favore di terzo - Ragioni.
In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017
Donazione indiretta